trasferire gli asset.  

Siamo un fondo di cartolarizzazione regolamentato in Lussemburgo e offriamo 4 differenti metodi per trasferire gli asset. 

Leggi il nostro articolo qui sotto e scegli l’opzione più conveniente per te.

.I CONTRIBUTI IN NATURA

I conferimento IN NATURA

Per conferimento in natura si intende il conferimento di qualsiasi bene (materiale o immateriale, mobile o immobile) che non sia un conferimento in denaro o sotto forma di servizi, a condizione che tale bene abbia un valore pecuniario, sia trasferibile e non sia soggetto ad eventuali limitazioni previste dalla legge.

Il conferimento in natura può essere effettuato in piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà o diritto d'uso.

Quando il conferimento è effettuato in piena proprietà, esso si attua trasferendo alla società la proprietà dei beni conferiti e rendendoli effettivamente disponibili. In cambio del contributo, il conferente riceve titoli della società.

Il conferimento in natura può essere effettuato ad una società in fase di costituzione o durante la sua vita sociale (tramite aumento di capitale).

L'impegno del contribuente ad effettuare il conferimento è assunto per iscritto o nello statuto (in caso di costituzione di società) o in atto separato (convenzione di conferimento) nel caso di società esistente o in caso di costituzione di società. In quest'ultimo caso, l'atto sarà allegato allo statuto.

Il passaggio di proprietà si perfeziona definitivamente alla data di iscrizione della società al Registro del Commercio e delle Imprese in caso di costituzione di società ovvero, nel caso di società esistente, alla data di perfezionamento definitivo dell'aumento di capitale.

TRASFERIMENTO IN SPECIE

TRASFERIMENTO IN SPECIE 

'In specie' è un termine latino che significa 'nella forma attuale'. Trasferimento di un bene 'in specie' significa trasferire la proprietà di quel bene da una persona/società/ ente ad altra persona/società/ente nella sua forma attuale, cioè senza la necessità di convertire il bene in denaro.

Aspetti principali:

1.In specie, i trasferimenti comportano un trasferimento di attività tra due regimi pensionistici.

2.In specie, i contributi comportano il trasferimento di beni da un individuo o azienda a una pensione schema.

3.I beni coinvolti devono essere adeguatamente valutati e valutati per l'idoneità da parte del sistema ricevente.

COSA SONO I TRASFERIMENTI IN SPECIE E I CONTRIBUTI?

In specie, le transazioni possono coinvolgere i regimi pensionistici in due modi diversi: in trasferimenti in specie o contributi in natura. Questo articolo spiega la differenza; ulteriori dettagli su ciascuno dei due termini può essere trovato facendo clic sui collegamenti.

In specie, i trasferimenti comportano il trasferimento di attività da un regime pensionistico a un altro. 

Questi sono relativamente comuni e di solito si verificano tra diversi piccoli autosomministrati schemi (SSAS) e/o Pensioni personali autoinvestite (SIPP), altrimenti noti collettivamente come Schemi pensionistici regolamentati per gli investimenti.

Naturalmente, un regime pensionistico regolato dagli investimenti non è obbligato ad accettare un trasferimento in specie. I fiduciari di un SSAS e l'amministratore del regime di un SIPP esamineranno il bene offerto per assicurarsi che:

1.E’ stata effettuata una corretta valutazione di mercato

2.E’ adatto alla strategia di investimento dello schema

In specie, i contributi sono dove viene trasferita un'attività al di fuori di uno schema pensionistico in un regime pensionistico invece di vendere e utilizzare i proventi in contanti per finanziare il contributo.

Questo è molto meno comune, con pochissime aziende disposte ad accettare in specie

attivi come contributi pensionistici. Possono sorgere problemi dove il valore del file

il bene trasferito non corrisponde al contributo promesso. Questo era un punto focale dell'HMRC attenzione alla fine del 2016.

Anche in questo caso i fiduciari o l'amministratore del piano avranno bisogno di una corretta valutazione di mercato del attività e dovrà valutarne l'idoneità come attività del regime.

VENDITA VS PAGAMENTO 

I creditori non diventano proprietari dei beni loro assegnati ma sono semplicemente ceduti i diritti di vendere tali proprietà e di applicare i proventi alle loro rivendicazioni.

TRASFERIRE LE ATTIVITA’ (assets) ALLA COMPAGNIA ITALIANA

E’ necessario effettuare il trasferimento della proprietà alla compagnia italiana. 

Questo cosa comporta?

  1. La compagnia italiana avrà il possesso della proprietà

  2. La compagnia italiana avrà la possibilità di rilasciare le quote al fondo in Lussemburgo.

  3. Il fondo di Cartolarizzazione in Lussemburgo emetterà obbligazioni o ogni tipologia di note di Cartolarizzazione. (Ti chiediamo di leggere il nostro sito web per conoscere tutte le tipologie di note di Cartolarizzazione.)

Se non possiedi una compagnia italiana, e’ necessario essere in possesso di un SPV (Special Vehicle Purpose) per seguire la procedura menzionata.

Come e’ possibile guadagnare denaro?

Utilizzando le nostre competenze, abilità ed esperienze, noi ci occuperemo di monitorare le obbligazioni emesse e il loro valore e vi invieremo il 3% di guadagno fisso contro l'aumento del valore dell'obbligazione. (Specifichiamo che il 3% non e’ contro il valore nominale ma contro l’aumento di valore)

Per maggiori dettagli, ti chiediamo di fissare un’appuntamento con noi. Saremo felici di rispondere alle tue domande.